

In via transitoria, solo nel 2017, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta è stato sufficiente aver frequentato un corso di almeno dodici ore organizzato dalle Unioni Territoriali Intercomunali o dai Gruppi micologici aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia ovvero dai Gruppi micologici non aderenti.
Dal 2018, oltre alla frequenza di un corso, è necessario sostenere una prova orale presso gli Ispettorati micologici regionali istituiti presso le Aziende per l'Assistenza Sanitaria.
Pertanto al termine del corso, ottenuto l'attestato di frequenza, occorrerà presentare entro il 31 maggio di ogni anno domanda per sostenere la prova ed ottenere il rilascio dell’autorizzazione al Servizio regionale caccia e risorse ittiche: Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche di Udine, via Sabbadini, 31 o, in alternativa alle strutture stabili per la gestione faunistico venatoria di :
- GORIZIA: Corso Italia, 55.
- PORDENONE: Via Concordia Sagittaria, 1.
- TRIESTE: Via Sant'Anastasio, 3.
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
SPORTELLO REGIONALE TESSERINO FUNGHI EPIGEI L.R. 25/2017
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
L’autorizzazione è rilasciata dal servizio regionale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto superamento della prova orale.
Per richiedere all'UTI del Noncello di partecipare al corso è possibile utilizzare il seguente modello di domanda:
Per richiedere al Servizio regionale di sostenere la prova orale al fine di ottenere l'autorizzazione alla raccolta funghi è possibile utilizzare il seguente modello di domanda:
RACCOLTA PER FINI TURISTICI
(Articolo 4, commi da 5 a 9 della legge regionale 25/2017)
Al fine di incrementare l’offerta turistica, la raccolta dei funghi è consentita, entro l’area territoriale di ciascuna Unione, ai residenti in regione e non, che non siano in possesso dell’autorizzazione alla raccolta, purché:
La raccolta dei funghi è altresì consentita, entro l’area territoriale di ciascuna Unione, ai residenti in regione e non, senza il versamento all’Unione del contributo giornaliero, purché abbiano inviato all’Unione preventiva comunicazione utilizzando il seguente modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pernottino per almeno tre notti consecutive in una delle strutture recettive turistiche di cui all’art. 21 della L.R. n.21, dd 09/12/16 e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi, giorni che vanno analogamente dichiarati nella comunicazione inviata all’Unione in caso di raccolta senza il versamento, come specificato nel precedente capoverso.
Il versamento del contributo giornaliero va effettuato a favore dell’Unione corrispondente alla zona di raccolta interessata, secondo le modalità riportate nella tabella precedente, ed è determinato con delibera della Giunta Regionale 10 gennaio 2020, n. 25.
La raccolta per i fini turistici è consentita entro il limite massimo di 5 (cinque) giorni all’anno.
Durante la raccolta l’interessato deve avere con sé il proprio documento di identità e la ricevuta del versamento per il giorno o i giorni di raccolta ovvero la comunicazione inviata all’Unione, richiamata in precedenza, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
NORME TRANSITORIE
Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000, continuano a essere valide, mentre non sono più valide quelle rilasciate dai Comuni prima dell’entrata in vigore della medesima.
Per maggiori dettagli consultare la pagina del sito regionale dedicata.